STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE GTVER
Gruppo Triveneto Emiliano Romagnolo di Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica
Art. 1: Denominazione e Scopo dell'Associazione
L’Associazione denominata "GTVER – Gruppo Tri-Veneto Emiliano Romagnolo di Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica" riunisce gli specialisti del Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna e ha per scopo quello di contribuire allo sviluppo tecnico e scientifico della chirurgia plastica nei suoi vari settori, di diffonderne la conoscenza, di tutelarne il prestigio e gli interessi, nonché di svolgere attività di aggiornamento professionale, di formazione permanente nei confronti degli associati con programmi annuali di attività formativa ECM, di elaborazione di linee guida diagnostico terapeutiche, di promozione di trials di studio, collaborando con il Ministero della Salute ed eventuali altri organismi e istituzioni sanitarie pubbliche e private. L'Associazione non ha, nè tanto meno potrà mai avere fini di lucro, risultando pertanto esclusa qualsiasi attività d'impresa.
Risulta altresì esclusa qualsiasi finalità di natura sindacale.
Art. 2: Sede sociale
L’Associazione ha sede legale in Padova (PD), in Via Giustiniani n. 2 presso la sede della Clinica di Chirurgia Plastica Azienda Ospedaliera-Università di Padova.
Il Consiglio Direttivo può, all’occorrenza, procedere all’istituzione di sedi secondarie.
Art. 3: Soci
Fanno parte dell'Associazione le seguenti categorie di Soci:
- Effettivi;
- Onorari;
- Affiliati;
a) SOCI EFFETTIVI sono i soci Aderenti e Ordinari della Società Italiana Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica (SICPRE) che ne facciano richiesta, purchè residenti o prestanti opera in Veneto, Trentino, Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna previa valutazione del Consiglio.
b) SOCI ONORARI sono Personalità che hanno apportato contributi scientifici di grandi rilievo nel campo della Chirurgia Plastica e che sono esentati dal pagamento della quota associativa.
c) SOCI AFFILIATI sono Medici di qualsiasi estrazione abilitati all’esercizio della professione che ne facciano richiesta e che siano presentati da due soci effettivi.
L'adesione all'associazione avviene, per i Soci Effettivi, mediante presentazione di apposita domanda scritta al Consiglio
Direttivo.
Il riconoscimento della qualifica di Socio Onorario o di Socio Affiliato si acquisisce a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, presa a maggioranza semplice, il cui esito verrà comunicato all'interessato dal Segretario.
La qualità di associato e la relativa quota associativa sono intrasmissibili.
Articolo 4: Diritti e doveri di socio
Tutti i soci hanno il diritto di partecipare a tutte le attività organizzate ed alle riunioni scientifiche.
Tutti i soci sono tenuti:
- all'osservanza del presente statuto e di tutte le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- a collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le ispirazioni che ne animano lo scopo;
- al pagamento della eventuale quota associativa annuale e delle altre eventuali quote richieste per la partecipazione a determinate iniziative, secondo le modalità ed i termini fissati dal Consiglio Direttivo.
Articolo 5: Perdita della qualifica di socio
La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni e per esclusione.
I soci possono essere esclusi dall'associazione per i seguenti motivi:
- quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto ovvero di tutte le delibere assunte dagli organi sociali secondo le prescrizioni statutarie;
- quando, senza giustificato motivo, si rendano morosi nel pagamento delle quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo per due anni dal termine ultimo per il pagamento, fatto salvo un maggior termine eventualmente accordato dal Consiglio Direttivo;
- quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'associazione;
- per indegnità sancita dal Consiglio Direttivo.
L'esclusione sarà decisa dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice. Il provvedimento deve essere motivato e deve essere comunicato per iscritto al socio.
Il provvedimento di esclusione non libera il socio dall'obbligo del pagamento delle eventuali somme dovute all'associazione.
I soci esclusi potranno opporsi per iscritto contro il provvedimento del Consiglio Direttivo stesso.
La perdita della qualifica di socio consegue anche volontariamente a mezzo apposita comunicazione scritta di dimissioni dalla compagine sociale, inviata dal socio al Consiglio Direttivo. Le dimissioni sono sempre accettate, ma il
socio resta sempre obbligato nei confronti dell'associazione ove si sia reso debitore nei suoi confronti.
Art. 6: Organi Sociali
Organi dell’Associazione sono: l’Assemblea, il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Segretario. Alle cariche sociali, da intendersi sempre e comunque a titolo gratuito, sono eleggibili unicamente i Soci Effettivi.
Art. 7: Assemblea dei Soci
L'assemblea è composta da tutti gli associati aventi diritto di voto, rappresenta l'universalità degli associati stessi e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti.
L’assemblea si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell’avviso di convocazione.
È competenza dell’Assemblea Ordinaria dei Soci:
- fissare le direttive dell’Associazione;
- l’approvazione del bilancio annuale consuntivo e preventivo;
- la ratifica dell’ammissione dei nuovi soci e delle sanzioni ai Soci su proposta del Consiglio Direttivo;
- la determinazione dell’importo annuale della quota associativa;
- l’approvazione delle modifiche del regolamento attuativo proposte dal Consiglio Direttivo.
L’assemblea Ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno in occasione del Convegno organizzato dal Presidente entro e non oltre il 30 Ottobre di ogni anno per approvare il bilancio consuntivo (al 31 dicembre dell’esercizio precedente), quello preventivo (al 31 dicembre dell’esercizio in corso) e, quando occorra, per la nomina delle cariche sociali ovvero per la ratifica delle nomine proposte dal Consiglio Direttivo. Essa è altresì convocata su richiesta scritta motivata del 20% dei Soci effettivi non morosi.
L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando è presente o rappresentata almeno la metà degli associati aventi diritto di voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati. Essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
È competenza dell’Assemblea Straordinaria:
- modificare lo statuto e adottare provvedimenti eccezionali di interesse generale;
- deliberare lo scioglimento dell’associazione.
L’Assemblea Straordinaria delibera validamente, in prima convocazione, con il voto favorevole di più della metà degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno il 30% degli associati aventi diritto di voto.
Alle assemblee hanno diritto di partecipare i soli Soci effettivi in regola con il pagamento delle quote annuali. Ogni associato avente diritto di voto può farsi rappresentare da altro associato avente analogo diritto di voto mediante delega scritta. La verifica della regolarità delle deleghe è rimessa al Segretario dell’Assemblea. Ogni associato non può essere portatore di più di una delega.
L’assemblea è convocata con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare spedito a tutti gli aventi diritto almeno 15 (quindici) giorni prima dell’adunanza a mezzo lettera raccomandata A/R e/o fax e/o posta elettronica. Nei casi di urgenza, detto avviso dovrà essere diramato con le medesime modalità almeno 5 (cinque) giorni prima dell’adunanza.
L’assemblea è di norma presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, da altro membro dello stesso Consiglio. Assume il ruolo di segretario dell’assemblea il Segretario dell’Associazione; qualora lo stesso fosse assente, il Presidente designerà un altro consigliere in sua sostituzione.
Le delibere adottate dall'assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del Segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente.
Tutte le deliberazioni devono essere portate a conoscenza dei soci, ancorchè non intervenuti. La pubblicità delle delibere si attua mediante affissione del relativo verbale presso la sede sociale.
Art. 8: Presidente
Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i Soci Effettivi non morosi, dura in carica due anni e non è immediatamente rieleggibile.
Il Presidente organizza un Convegno all’anno, presiede l'Assemblea, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e provvede all’attuazione delle delibere degli stessi. In caso di assenza od impedimento le sue funzioni sono temporaneamente assunte dal Past President.
Il Presidente, esaurito il suo mandato, assume la carica di Consigliere, in veste di Past President, secondo quanto previsto nell’articolo 9.
Il presidente ha altresì la qualifica di Tesoriere e pertanto egli è responsabile della consistenza della cassa e banca e deve rendere il conto al Consiglio Direttivo le modalità ed i termini di impiego delle somme spese dall’associazione nello svolgimento dell’attività sociale.
Il Presidente quale Tesoriere provvede a redigere materialmente il bilancio consuntivo e quello preventivo per ciascun esercizio sociale, proponendoli poi al Consiglio Direttivo, insieme ad una apposita relazione di accompagnamento.
Art. 9: Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione e di direzione dell’associazione ed è dotato dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo statuto.
Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri: il Presidente in carica, il Past President, un Segretario e due Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni ed i suoi membri, ad eccezione di quanto previsto per il Segretario, non sono immediatamente rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo uscente, al termine del suo mandato, nomina quattro Consiglieri tra i Soci Effettivi non morosi indicando le candidature a Presidente ed a Segretario. Le nomine così come assunte dovranno essere comunicate alla prima Assemblea affinché i soci possano ratificare le nomine.
È competenza del Consiglio Direttivo:
- promuovere lo sviluppo dell’Associazione;
- garantire lo svolgimento del Congresso Annuale, assicurare riunioni, simposi, convegni compatibili con l’oggetto sociale affidandone l’organizzazione ai Soci ritenuti idonei allo scopo;
- presentare all’Assemblea la relazione sullo sviluppo scientifico e sulla situazione economica dell’Associazione;
- predisporre, di concerto con il Segretario, i bilanci annuali in via consuntiva e preventiva;
- proporre le modifiche del Regolamento attuativo da portare a ratifica nella prima Assemblea ordinaria utile;
- curare l’esecuzione delle delibere assembleari;
- autorizzare gruppi di studio per l’approfondimento di determinati settori della specialità nonché controllare lo svolgimento della relativa attività di ricerca;
- curare l’eventuale pubblicazione degli atti del Congresso;
- tutelare il prestigio dell’Associazione, vigilare sul comportamento deontologico dei Soci con particolare riferimento alla pubblicità sanitaria che deve essere espletata con decoro e dignità adeguate alla professione medica;
- adottare sanzioni nei confronti dei soci contravventori, graduate in funzione della loro condotta: a) ammonizione, b) sospensione temporanea; c) espulsione;
- pianificare l’eventuale assunzione di personale dipendente e/o stringere rapporti di collaborazione di qualsiasi natura che si rendano necessari per lo svolgimento dell’attività sociale;
- decidere in merito all’apertura di c/c bancari e postali ed alla stipula di qualsivoglia contratto che si riveli necessario per l’amministrazione dell’associazione;
- adottare atti a carattere patrimoniale e finanziario che eccedano l’ordinaria amministrazione.
Il Consiglio Direttivo deve essere convocato dal Presidente in carica almeno due volte l’anno o quando ne fa richiesta motivata un numero di consiglieri non inferiore a tre.
La convocazione, contenente l’ordine del giorno completo, deve essere spedita ai membri del Consiglio almeno dieci giorni prima dell’adunanza, a mezzo de lettera raccomandata A/R e/o fax e/o posta elettronica; nei casi di urgenza l’avviso dovrà essere inoltrato con le stesse modalità almeno cinque giorni prima della riunione. In mancanza delle suddette formalità il Consiglio è comunque regolarmente costituito con l’intervento di tutti i suoi membri.
Il Consiglio si riunisce nella sede indicata dal Presidente nell’avviso di convocazione regolarmente con la presenza di almeno tre consiglieri e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Le adunanze sono presiedute dal Presidente in carica o dal Consigliere designato dai presenti.
Di tutte le riunioni va redatto apposito verbale da trascrivere, a cura del Segretario, sul libro di competenza.
È prevista la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti siano identificabili e sia loro consentito di partecipare alla riunione in condizioni di parità di trattamento, intervenendo in tempo reale. In tal caso, il Consiglio Direttivo si intende riunito nel luogo ove si trova il Segretario onde consentire la redazione e sottoscrizione del verbale.
Art. 10: Segretario
Il Segretario viene nominato dal Consiglio Direttivo tra i Soci Effettivi non morosi. Risulta eletto il Socio che riporta il maggior numero di voti.
Il Segretario dura in carica tre anni ed è immediatamente rieleggibile. Qualora dovesse rendersi vacante la carica di Segretario, essa verrà assunta dal Consigliere che non ricopra alcun ruolo specifico all’interno del Consiglio, salvo l’obbligo in capo al Consiglio stesso di procedere alla nomina di un nuovo Segretario. Quest’ultimo resta in carica fino alla scadenza del Consiglio che lo ha eletto.
Egli dirige gli uffici di segreteria, cura il disbrigo delle questioni correnti, affianca il Presidente nell’espletamento delle loro funzioni, attenendosi alle direttive impartitegli dai medesimi.
Il Segretario firma la corrispondenza corrente, custodisce tutte le pratiche di carattere giuridico e scientifico riguardanti l'associazione, redige e conserva i verbali delle sedute e svolge ogni altro incarico che di volta in volta gli viene affidato dal Presidente e che lo statuto gli riconosce.
Art. 11: Patrimonio Sociale
Il Patrimonio dell'Associazione è così composto:
a) dall'ammontare delle quote versate dagli iscritti nella misura fissata dalla funzione preposta;
b) dai beni mobili ed immobili che perverranno all'Associazione a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni o contributi da parte di terzi in genere (siano essi Enti pubblici e/o Privati nonché persone fisiche) sempre che i beni mobili ed immobili, i contributi e le elargizioni di cui sopra siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini statutari;
c) da eventuali giacenze bancarie e/o postali, e da investimenti di natura finanziaria realizzabili esclusivamente a condizione di avere la garanzia di tutela del capitale investito;
d) da eventuali avanzi di gestione di precedenti esercizi.
E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in via indiretta, utili e/o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 12: ECM
L'Associazione persegue programmi di aggiornamento professionale, di formazione permanente nei confronti degli associati con eventi di attività formativa ECM; a tal fine mette in atto tutti i mezzi necessari per verificare il tipo e la qualità delle attività svolte.
Le attività ECM sono finanziate tramite i contributi degli associati e/o Enti pubblici e/o privati, ivi compresi i contributi delle aziende farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua.
Art. 13: Logo dell'Associazione
Il Logo dell’Associazione è costituito da un disegno della cartografia delle regioni costituenti il gruppo con al centro la scritta GTVER.
L'uso del nome GTVER e/o del logo su carta da lettera, biglietti da visita, pubblicazioni, simposi, convegni o altro materiale stampato o su internet è consentito esclusivamente ai Soci Effettivi e Onorari che ne facciano preventiva richiesta scritta al Presidente.
L'uso non autorizzato comporta l'ammonizione del Socio con richiamo ufficiale e la successiva espulsione in caso di recidiva della violazione.
Art. 14: Codice di Autoregolamentazione:
Il Socio (Effettivo, Ordinario e Affiliato) è tenuto al rispetto del Codice Deontologico Nazionale così come pubblicato dalla Federazione Nazionale degli ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) e dal Codice di Autoregolamentazione, come da Regolamento attuativo.
Articolo 15: Esercizio sociale
L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono redatti materialmente dal Presidente-Tesoriere, approvati dal Consiglio Direttivo e sottoposti al vaglio dell’assemblea dei soci secondo modalità e termini di cui al presente statuto.
Art. 16: Scioglimento dell'Associazione
In caso di scioglimento dell'Associazione per qualsivoglia causa, il patrimonio della Stessa alla data predetta, dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea straordinaria nomina uno o più liquidatori stabilendone i poteri.
Art. 17: Disposizioni Residuali
Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa espresso riferimento alle disposizioni del codice civile ed alle leggi speciali in materia.