SOSPESO IL DECRETO FRANCESE ANTI-LIPOLISI DELL' 11 APRILE 2011
Aveva suscitato grande scalpore nel modo dell’estetica, in particolare della medicina estetica con una chiara e immediata presa di posizione delle principali Associazioni Scientifiche Italiane del settore, quando, il giorno 11 aprile 2011 il ministro francese del lavoro e della salute, Xavier Bernard, ha firmato il decreto relativo all’interdizione delle tecniche di lisi adipocitaria (distruzione delle cellule di accumulo dei lipidi) a finalità estetica. (ALLEGATO 1- www.legifrance.gouv.fr). Nello specifico, aveva inteso proibire in modo severo, rigoroso e restrittivo la messa in atto di tecniche di Medicina Estetica per la cura del corpo comprendenti:
1. L'utilizzo di iniezioni di soluzioni ipo-osmolari
2. L’uso di iniezioni di prodotti lipolitici (fosfatidilcolina o desossicolato di sodio)
3. L’uso di iniezioni di mesoterapia
4. L’utilizzo della carbossiterapia
5. L’uso di laser transcutaneo senza aspirazione
6. L’uso di agenti fisici esterni a scopo lopolitico quali la cavitazione, ultrasuoni focalizzati, gli infrarossi e le radiofrequenze.
Il decreto si basava su un documento dell’Haute Autorité de Santé del 17 dicembre 2010 (ALLEGATO 2 e 3 - www.has-sante.fr) per il quale tali metodiche presentano la possibilità di grave danno oppure sospetto di grave danno per la salute del paziente.
Da un’attenta lettura di questo documento, molto importante e molto interessante perché riporta tutti gli eventi avversi conosciuti a seguito delle metodiche sopracitate, si evince che per la gran parte di tali procedure le complicazioni registrate sono legate ad una non corretta attuazione delle stesse da parte dei Medici esecutori (infezione nel punto di iniezione). Vi è inoltre, un preciso richiamo all’esperienza degli Operatori, mettendo in guardia su alcune metodiche iniettive se eseguite da medici non competenti. Infine, per le metodologie di cui al punto 6) gli effetti indesiderati dopo l’applicazione degli agenti fisici esterni sono stati da leggeri a moderati, tipo eritema o dolori passeggeri. Reazioni che passavano in qualche ora senza limitazione dell’attività né necessità di trattamento medico.
Ora il 19/06/2011 il Consiglio di Stato e la Giurisdizione Amministrativa hanno prodotto una sentenza (ALLEGATO 4)nella quale partendo dal fatto che esiste un dubbio serio quanto alla
legalità dell'articolo 2 del decreto 11/04/11 nel fatto che l’Alta Autorità della Salute non ha dato il suo parere su tutte le tecniche che utilizzano agenti fisici esterni, in particolare sulla tecnica degli ultrasuoni defocalizzati, con un errore manifesto di valutazione. Di fatto risulta dall'analisi effettuata dall'Alta Autorità della Salute, e dalle informazioni raccolte da essa,
- che le tecniche in questione non presentano alcun pericolo o rischio grave per la salute umana; o che il decreto contestato mette in pericolo il principio d'uguaglianza dinanzi agli oneri pubblici e la libertà di intraprendere;
- che non definendo, in modo legale, la nozione di pericolo grave o di sospetto di pericolo grave per la salute umana, l'Alta Autorità non ha permesso al Titolare del potere regolamentare di verificare se fosse necessario proibire le tecniche di lisi adipocitaria;
- che il parere è falsato da un errore di qualificazione giuridica dei fatti in ciò che non giustifica il pericolo delle pratiche di lisi adipocitarie;
- che tutte le tecniche interessate si effettuano tramite materiali medici che portano la marcatura CE e, in occasione della procedura del rilascio degli attestati, hanno dunque
dimostrato che era garantito un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza;
- che i rischi incorsi sono accettabili nei confronti dei vantaggi scontati;
- che i materiali medici che permettono la realizzazione delle tecniche proibite dal decreto contestato non sono stato oggetto né di una descrizione all'agenzia francese di sicurezza
sanitaria dei prodotti di salute né di una procedura di salvaguardia da parte dello Stato francese;
- che l'innocuità di questi materiali prova che le tecniche di lisi adipocitaria sono senza conseguenze gravi per la salute umana.
Concludendo con l’ordinanza che l'esecuzione del decreto n° 2011-382 dell'11 aprile 2011 è sospesa.